Alcune violazioni della normativa vigente prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria e possono imporre conseguenze sul veicolo utilizzato. L'organo che contesta la violazione redigerà infatti due atti, uno riguardante la sanzione pecuniaria ed uno relativo al verbale di eventuale fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo. Il fermo amministrativo è disposto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 e sottrae la disponibilità del bene al proprietario per la durata stabilita dalla norma violata. Può avvenire nei casi in cui:
- il veicolo è sprovvisto di carta di circolazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 93)
- il ciclomotore non rispetta i vincoli disposti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 52
- un ciclomotore è senza certificato di circolazione
- si esegue un esercitazione di guida senza istruttore provvisto di patente di guida valida
- il conducente di un ciclomotore o motociclo non rispetta le norme comportamentali previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170
- il veicolo circolante è sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile
- il veicolo circolante è già sottoposto ad un fermo amministrativo
- il conducente ha patente ritirata o sospesa
- il conducente sta violando la normativa sul trasporto di cose (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 26 e art. 46).
Il fermo o il sequestro amministrativo dura fino alla sentenza del giudice penale o del giudice di pace, ed è disciplinato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 224-ter nei casi in cui:
- non si rispetta il divieto di gareggiare con veicoli a motore
- il conducente guida senza patente o con titolo di guida revocato
- il conducente è sotto l'effetto di alcool (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 186)
- il conducente è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 187).
Il fermo o il sequestro amministrativo avviene concretamente con la presa in custodia del veicolo da parte di un soggetto con i requisiti necessari o con il prelievo e l'affidamento a una depositeria convenzionata. Se il veicolo è un motociclo o un ciclomotore verrà prelevato e consegnato ad una depositeria convenzionata, fatto salvo il caso della circolazione senza casco protettivo (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170).
Approfondimenti
Il fermo o il sequestro amministrativo avviene affidando il veicolo al proprietario, al conducente o a un obbligato in solido, che in fase di accertamento del verbale è obbligato a custodirlo in un luogo non sottoposto al pubblico passaggio ma verificabile dalla pubblica autorità. Il custode deve provvedere al trasporto del veicolo in condizione di sicurezza per la circolazione stradale.
Se il custode non è più in grado di custodire il veicolo, deve comunicare il cambio di custodia.
Se il proprietario del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo si rifiuta di custodire o a trasferire in luogo indicato il mezzo, sarà soggetto a una sanzione prevista dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.
Se il veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo non può essere affidato ad un custode o se si tratta di un motociclo o ciclomotore verrà consegnato ad una depositoria convenzionata con l'ente accertatore della violazione.
Nel caso di motocicli o ciclomotori, i veicoli restano in depositoria e alla scadenza della permanenza obbligatoria il proprietario dovrà presentare apposita domanda per chiedere il cambio di custodia.
Se il proprietario del veicolo non è presente o non c'è la possibilità di assegnare il veicolo a un soggetto idoneo, si procede con il prelievo del mezzo. Il deposito custodirà il veicolo per 10 giorni, e se il proprietario non chiederà un cambio di custodia affidandolo ad un soggetto idoneo oppure il dissequestro del mezzo, la proprietà del bene passa al deposito (che potrà anche demolirlo).
Le spese o il recupero del veicolo sono sempre a carico del proprietario o del trasgressore.
Se il proprietario del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo si rifiuta di custodire o a trasferire in luogo indicato il mezzo, sarà soggetto a una sanzione prevista dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.