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Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi

Descrizione

Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi

La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. 
N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

Approfondimenti

Se si cede ad uso esclusivo un fabbricato o una sua parte a uno straniero non comunitario, la comunicazione di ospitalità assorbe la comunicazione di cessione fabbricato.

L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente attraverso un documento d’identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

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