Chiedere il rilascio di copia del rapporto di rilievo di un incidente stradale

Chiedere il rilascio di copia del rapporto di rilievo di un incidente stradale

Le persone coinvolte in incidenti stradali possono chiedere il rilascio della copia del "rapporto di rilevamento incidente stradale" redatto dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.
È infatti possibile ricevere informazioni relative a sinistri stradali rilevati e previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 11, com. 4 e art. 12 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 21.

Le informazioni sono rilasciate dalla Polizia Locale esclusivamente agli aventi diritto. Gli atti sono infatti rilasciati solamente a:

  • incaricati delle compagnie assicurative, previa presentazione di regolare delega dell'ufficio dal quale dipendono o del loro assistito
  • alle persone direttamente interessate, previa richiesta scritta:
    • persona coinvolta in incidente stradale
    • proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale
    • delegato dall'avente diritto.

Per qualsiasi incidente stradale, anche quelli con feriti e lesioni alle persone a patto che non sia stato avviato il procedimento penale, la copia del rapporto di rilievo sarà rilasciata all'avente diritto.
In caso di incidenti stradali con esito mortale o con feriti in cui sia stata avviata un'azione penale è sempre necessario possedere il nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Tutte le domande dovranno quindi essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica.

Approfondimenti

Incidente senza feriti

In caso di incidente senza feriti e con danni a cose di lieve entità, è obbligatorio, se non vi siano particolari impedimenti, spostare i veicoli ai margini della carreggiata onde evitare ulteriore pericolo o intralcio alla circolazione.
Per avviare la pratica risarcitoria è necessario che le parti coinvolte effettuino lo scambio dei dati utili (generalità dei conducenti, targhe dei veicoli, estremi dei contratti d’assicurazione), compilando il modulo di constatazione amichevole, detto anche CID.

E’ possibile comunque chiedere l’intervento della Polizia Locale, chiamando il Numero Unico Emergenze “112” o direttamente il Comando al numero 0341.205222, oppure il cellulare di servizio per le emergenze 329.2103386.

 

Incidente con feriti

Se le persone coinvolte hanno riportato lesioni, è opportuno chiamare immediatamente il Numero Unico Emergenze “112”. Gli operatori provvederanno direttamente a richiedere l’intervento della Polizia Locale. 
E’ necessario soccorrere le persone infortunate e adoperarsi per evitare pericolo o intralcio alla circolazione; compatibilmente con la salvaguardia della sicurezza stradale è bene non spostare i veicoli in modo che il teatro dell’incidente non venga compromesso, favorendo così le successive indagini.
Anche quando non sia necessaria l’opera dei soccorritori, ma vi siano rilevanti danni alle cose, è sempre possibile richiedere l’intervento della Polizia Locale chiamando il numero 0341.205222 oppure il cellulare di servizio per le emergenze 329.2103386.

Verbale di incidente stradale e titolati a richiedere copia del verbale

Al termine di ogni intervento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale provvedono a redigere il verbale di sinistro stradale, nel quale vengono riportati i dati delle parti coinvolte, le loro dichiarazioni, lo stato dei luoghi e delle cose coinvolte/interessati ed il rilievo tecnico dell’incidente stradale, al fine anche di determinare la dinamica del sinistro.
I verbali di sinistro vengono conservati presso l’ufficio del Corpo Associato di Polizia Locale del Comune capo convenzione sito a Valmadrera in Via Roma n. 31, dove è possibile richiederne la presa visione o l’estrazione di copia, nel caso in cui vi sia un interesse concreto diretto e si sia parte legittimamente interessata, quali, a titolo esemplificativo:

  • persone direttamente coinvolte (°)
  • conducenti (°)
  • proprietari (°)(*)
  • compagnie assicurative interessate (*)
  • legali rappresentanti (°)(*)

La parte legittimamente interessata può anche incaricare un’altra persona mediante delega sottoscritta in carta libera accompagnata da copie dei documenti di identità del delegante e del delegato.
(°) = con un documento in corso di validità;
(*) = con documentazione attestante la qualità ovvero relativa autocertificazione secondo quanto previsto da Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 come modificato dalla Legge 2 novembre 2011, n. 183, art. 15.

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Ultimo aggiornamento: 29/03/2024 12:12.19